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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Per informazioni generali sulla normativa applicabile, vedere pagina AIRE sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

(Ufficio di Riferimento: DGIT – UFFICIO II)

 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero nonchè per l’esercizio di importanti diritti.

L’Iscrizione all’A.I.R.E. deve essere richiesta enbtro 90 giorni dall’arrivo nel Paese di nuova residenza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobbre 1988, n.470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi, è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n.213.

L’Autorità competente all’acceramento e all’irrogazione delle sanzioni è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono stabilmente la propria residenza all’estero;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
  • i dirigenti scolastici, i docenti ed il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it e va allegata la seguente documentazione.:

  1. apposito modulo firmato dal dichiarante;
  2. fotocopia dei documenti d’identità itailiani di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all’esterio e che vivono nella stessa abitazione (passaporto o carta d’identità; in caso di assenza, documento straniero e copia dell’atto di nascita o certificato di cittadinanza); in caso di coniuge straniero copia del documento straniero;
  3. una prova di residenza (unica per l’intero nucleo familiare).

La documentazione comprovante la residenza nella Circoscrizione consolare può essere una tra le seguenti e deve riportare l’indirizzo completo di residenza del richiedente.

Esempi di quanto sopra sono bollette e contratti di locazione.

Eccezionalmente coloro che abbiano ottetive e motivarte difficoltà nell’utilizzo del portale FAST-IT potranno inviare il modulo d’iscrizione all’AIRE via mail all’indirizzo consolato.capetown@esteri.it

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L’interessato deve comunicare tempestivamente, sempre tramite Fast.it, all’ufficio consolare:

  • la variazione o il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • la perdita della cittadinanza italiana.

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.