{"id":85,"date":"2023-04-03T19:28:49","date_gmt":"2023-04-03T17:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=85"},"modified":"2025-10-21T16:19:47","modified_gmt":"2025-10-21T14:19:47","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscapetown.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p><em>Per informazioni generali sulla normativa applicabile, vedere\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/aire_0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pagina AIRE<\/a>\u00a0sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<\/em><\/p>\n<p><strong>(Ufficio di Riferimento: DGIT &#8211; UFFICIO II)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono stabilmente all\u2019estero. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e<span style=\"text-decoration: underline;\"> costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero <\/span>nonch\u00e8 per l&#8217;esercizio di importanti diritti.<\/p>\n<p>L&#8217;Iscrizione all&#8217;A.I.R.E. deve essere richiesta enbtro 90 giorni dall&#8217;arrivo nel Paese di nuova residenza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobbre 1988, n.470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi, \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n.213.<\/p>\n<p>L&#8217;Autorit\u00e0 competente all&#8217;acceramento e all&#8217;irrogazione delle sanzioni \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che trasferiscono stabilmente la propria residenza all\u2019estero;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, i docenti ed il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all&#8217;estero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p>La richiesta va effettuata attraverso il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>Fast.it<\/strong><\/a> e va allegata la seguente documentazione.:<\/p>\n<ol>\n<li>apposito <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>modulo<\/strong><\/span> firmato dal dichiarante;<\/li>\n<li>fotocopia dei documenti d&#8217;identit\u00e0 itailiani di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all&#8217;esterio e che vivono nella stessa abitazione (passaporto o carta d&#8217;identit\u00e0; in caso di assenza, documento straniero e copia dell&#8217;atto di nascita o certificato di cittadinanza); in caso di coniuge straniero copia del documento straniero;<\/li>\n<li>una prova di residenza (unica per l&#8217;intero nucleo familiare).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>La documentazione comprovante la residenza nella Circoscrizione consolare pu\u00f2 essere una tra le seguenti e deve riportare l&#8217;indirizzo completo di residenza del richiedente.<\/strong><\/p>\n<p><em>Esempi di quanto sopra sono bollette e contratti di locazione.<\/em><\/p>\n<p>Eccezionalmente coloro che abbiano ottetive e motivarte difficolt\u00e0 nell&#8217;utilizzo del portale FAST-IT potranno inviare il modulo d&#8217;iscrizione all&#8217;AIRE via mail all&#8217;indirizzo consolato.capetown@esteri.it<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.<\/p>\n<p>L&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. \u00e9\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;aggiornamento dell&#8217;A.I.R.E. dipende dal cittadino.<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;interessato deve comunicare tempestivamente, sempre tramite <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>Fast.it<\/strong><\/a>, all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>la variazione o il trasferimento della propria residenza o abitazione all\u2019estero;<\/li>\n<li>le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>la perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I cittadini iscritti all&#8217;AIRE che\u00a0<strong>rientrano definitivamente in Italia<\/strong>\u00a0dovranno presentarsi presso il\u00a0<strong>Comune Italiano<\/strong>\u00a0dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p><strong>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo<\/strong>\u00a0attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>cancellazione dall&#8217;A.I.R.E.<\/strong>\u00a0avviene:<\/p>\n<ul>\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall&#8217;estero o rimpatrio;<\/li>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per informazioni generali sulla normativa applicabile, vedere\u00a0pagina AIRE\u00a0sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 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