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Autocertificazione dello status di immigrato ai fini dell’assistenza sanitaria urgente in Italia

Grazie ad una recente intesa tra la Farnesina ed il Ministero della Salute mirante ad uno snellimento delle procedure a favore dell’utenza, è venuto meno l’obbligo, per il cittadino residente all’estero che si reca in Italia, di ottenere dal Consolato l’attestazione finalizzata all’erogazione sul territorio nazionale di prestazioni ospedaliere urgenti a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare (sempre che il cittadino non abbia una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie).

D’ora in avanti sarà dunque sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).